Aprire un negozio di fiori: quale forma giuridica scegliere?

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Aprire un negozio di fiori: quale forma giuridica scegliere?


Scegliere tra impresa individuale o società

Nel caso del lavoro in proprio, la prima decisione da prendere è la scelta tra due opzioni:
– operare da solo costituendo di solito un’impresa individuale;
– costituire un’impresa con altre persone, ossia una società.
Prendere la giusta decisione iniziale è fondamentale. Anche se cambiare veste giuridica è sempre possibile in seguito, il cambiamento risulterebbe costoso e non privo di problemi. Solitamente nel caso di piccole realtà imprenditoriali in fase di startup si ricorre alla forma giuridica della ditta individuale. Invece se l’attività richiedesse una certa organizzazione, diverse competenze, elevati investimenti, e volendo ripartire i rischi, la società è la forma più adeguata. Tuttavia occorre valutare il fatto che, in caso di scioglimento della società per vari motivi o di cambiamento di forma giuridica, le spese da affrontare e la burocrazia sono notevolmente costose e complicate.
La forma giuridica più adatta deve essere comunque valutata considerando anche, tra l’altro, il volume d’affari e la tassazione (che sarà diversa in base al tipo di forma giuridica scelta).

Consideriamo di seguito le diverse forme giuridiche più consuete per l’apertura di un’attività imprenditoriale nei fiori.

Impresa individuale

La forma giuridica più semplice è quella dell’impresa individuale, che fa capo a un unico titolare il quale ne è anche l’unico responsabile avendone il potere gestionale, direttivo e decisionale. Il titolare è responsabile verso i terzi con tutto il suo patrimonio presente e futuro (ha cioè una responsabilità illimitata, quindi il rischio di impresa si estende a tutto il patrimonio, anche personale, dell’imprenditore).

L’impresa individuale presenta i seguenti vantaggi:

  • le decisioni vengono prese dall’unico titolare, che detiene il completo controllo dell’impresa;
  • minori costi (anche di avviamento) e minori oneri amministrativi e contabili;
  • possibilità di godere di regimi fiscali agevolati.

Eventuali svantaggi possono essere:

  • la responsabilità illimitata;
  • l’impossibilità di confronto con altri collaboratori o soci e perciò un maggior rischio di commettere errori;
  • minori possibilità di accesso al credito, per via delle limitate dimensioni dell’impresa.

L’impresa individuale prevede anche la possibilità di collaborazione dei familiari dell’imprenditore e in tal caso prende il nome di impresa familiare.

Impresa familiare

L’impresa familiare è anch’essa un’impresa individuale nella quale però collaborano uno o più familiari dell’imprenditore (parenti entro il 3° grado e/o affini entro il 2° grado). Costoro prestano in modo continuativo la loro attività senza avere un contratto di lavoro con l’imprenditore. I familiari sono collaboratori non saltuari ed hanno diritto a partecipare agli utili dell’impresa (ma non alle perdite) in proporzione al lavoro prestato (spetta loro al massimo il 49% dell’utile, mentre al titolare spetta almeno il 51%), a una quota dei beni acquistati con gli utili reinvestiti e a una quota degli incrementi di valore dell’azienda. L’impresa familiare deve essere costituita per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, in essa spettano al titolare le decisioni di ordinaria amministrazione, mentre quelle di straordinaria amministrazione e quelle sull’impiego degli utili e degli incrementi spettano alla maggioranza dei familiari che collaborano nell’impresa.

L’impresa familiare offre i seguenti vantaggi:

  • una gestione semplice dal punto di vista burocratico e amministrativo;
  • rapidità decisionale, previo il parere dei familiari;
  • minor tassazione per via dell’abbattimento degli scaglioni contributivi Irpef, in conseguenza al riparto degli utili fra i vari componenti dell’impresa.

L’unico svantaggio si ha in caso di fallimento, poiché, avendo il titolare una responsabilità illimitata, è l’unico a rispondere dei debiti con il proprio patrimonio.

Società

Si ha un contratto di società quando “due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili” (art. 2247 del Codice Civile). Con questa formula, i soci hanno come obiettivo comune di conseguire degli utili attraverso l’attività economica svolta.
Ogni individuo acquisisce la posizione di socio con il diritto di partecipare, secondo la sua quota, ai risultati (positivi o negativi) dell’attività e di partecipare all’amministrazione della società.

Si possono avere due tipi di società: società di persone e società di capitali. Solitamente, per un’attività nei fiori che non richieda capitali elevati, la formula più usuale è quella della società di persone, e perciò tratteremo di seguito unicamente questo tipo.

Per costituire una società di persone è necessaria una scrittura privata autenticata o un atto pubblico, dove si indicano: ragione sociale, nome e quote dei soci, oggetto e sede della società. Tutti i soci (tranne i soci accomandanti delle Sas) sono amministratori della società e solitamente partecipano in modo diretto nell’attività dell’impresa.

Le società di persone adatte a un’attività imprenditoriale nei fiori si distinguono in:

Società in nome collettivo (Snc). Tutti i soci rispondono illimitatamente e in solido con il proprio patrimonio personale, presente e futuro, dei debiti contratti dalla società. Questo tipo di società si costituisce solitamente fra persone legate da vincoli di reciproca fiducia. La ragione sociale è costituita sotto il nome di almeno uno dei soci con l’indicazione del rapporto sociale. Per una Snc è richiesta la forma scritta o tramite scrittura privata autenticata dal notaio o tramite atto pubblico.

Società in accomandita semplice (Sas). Prevede due tipi di soci: gli accomandatari, che partecipano alla gestione sociale e rispondono in solido e illimitatamente per i debiti della società (come accade per i soci di una Snc), e gli accomandanti, che sono esclusi dai poteri amministrativi e rispondono solo per la quota da loro apportata. La ragione sociale è costituita sotto il nome di almeno uno dei soci accomandatari con l’indicazione del rapporto sociale.

 

 

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